| 
		
		MISURE MINIME DI SICUREZZA   
		(Art. 33-36) 
		  
		Per 
		quanto concerne la generalità dei soggetti, si osserva che a partire dal 
		1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del nuovo codice, le misure 
		minime di sicurezza, che devono essere adottate, sono previste dal 
		disciplinare tecnico, che va a sostituirsi al Dpr 318/1999. 
		Conscio del fatto che una scadenza così ravvicinata potrebbe creare 
		problemi di ordine tecnico, ai soggetti che trattano dati personali, il 
		legislatore ha differito, con le disposizioni transitorie, il termine 
		ultimo entro il quale è possibile adeguarsi a quanto previsto dal 
		disciplinare tecnico, nei seguenti termini: 
		 
		§ per tutti i 
		soggetti, il comma 1 
		dell’articolo 180 stabilisce il termine ultimo del 31 dicembre 2004*, 
		per adottare le nuove misure minime (cioè quelle che, essendo state 
		introdotte dal disciplinare tecnico, non erano in precedenza previste 
		dal Dpr 318/1999). 
		 
		§ nel solo 
		caso in cui si possiedano strumenti elettronici tecnicamente inadeguati,
		i commi 2 e 3 dell’articolo 
		180 differiscono ulteriormente al 31 marzo 2005* il 
		termine ultimo, entro cui si devono adottare le nuove misure minime. 
		La 
		norma detta le condizioni, che autorizzano ad avvalersi del maggiore 
		termine: 
		
			- 
			la circostanza di 
			disporre di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni 
			tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata 
			applicazione delle misure minime, deve essere verificata in data 1° 
			gennaio 2004. Chi si trovasse in questa situazione può quindi 
			beneficiare del maggiore termine, anche nell’ipotesi in cui gli 
			strumenti elettronici venissero sostituiti, con strumenti adeguati, 
			prima del 31 dicembre 2004;
 
			- 
			entro il 
			31 dicembre 2004, il titolare deve redigere un documento a data 
			certa, da custodire presso la propria struttura (non va quindi 
			inviato al Garante), nel quale espone le ragioni per cui gli 
			strumenti elettronici sono, in tutto o in parte, inadeguati. Si 
			ricorda che, per ottenere il requisito della data certa, non è 
			necessario recarsi da un notaio o all’Ufficio del registro, ma è ad 
			esempio sufficiente inviare a sé stessi il documento, mediante piego 
			raccomandato con ricevuta di ritorno
 
			- 
			il titolare deve 
			comunque adottare ogni possibile misura di sicurezza, in relazione 
			agli strumenti elettronici detenuti, in modo da evitare, anche sulla 
			base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un 
			incremento dei rischi per la sicurezza.
 
		 
		 
		REDAZIONE DEL DOCUMENTO 
		PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
		(Art.34, comma 6) 
		 
		L’obbligo di redigere il documento programmatico di sicurezza viene 
		generalizzato, a tutti in casi in cui si trattino dati sensibili o 
		giudiziari con l’utilizzo di strumenti elettronici, 
		anche nell’ipotesi in cui tali strumenti non siano in rete 
		(con il nuovo codice, è quindi sufficiente che tali dati siano trattati 
		con un singolo elaboratore, perché si debba procedere alla redazione del 
		documento).  
		Viene 
		inoltre fissato un termine 
		generale, entro il 31 marzo di ogni anno, per la 
		redazione e, negli anni successivi, l’aggiornamento di tale documento. 
		 
		Per il solo anno 2004, il 
		Garante ha fissato al 31 dicembre 2004* il termine ultimo, entro il 
		quale redigere per la prima volta o aggiornare il documento.  
		L’Autorità ha imposto tale scadenza a tutti i soggetti che trattano dati 
		sensibili o giudiziari con elaboratori, per cui si osserva quanto segue: 
		 
		§ per i 
		soggetti che erano già tenuti alla redazione del DPSS, in vigenza del 
		Dpr 318/1999, il più lungo temine del 31 dicembre è motivato dal fatto 
		che nel nuovo DPSS si devono includere informazioni aggiuntive, rispetto 
		a quelle in precedenza richieste, e si deve inoltre dare conto di avere 
		adottato, o di essere in procinto di adottare, misure di sicurezza che 
		possono essere in parte nuove, rispetto a quelle previste dal Dpr 
		318/1999 stesso. 
		 
		Per inciso, tali soggetti sono tenuti a redigere il DPSS per il 2004 
		entro il 31 dicembre anche nell’ipotesi in cui, a tale data, sia 
		trascorso meno di un anno dall’ultimo aggiornamento effettuato in base 
		alle vecchie regole, previste dal Dpr 318/1999 
		 
		§ per i 
		soggetti che non erano tenuti alla redazione del DPSS, in vigenza del 
		Dpr 318/1999, ma lo sono ai sensi del nuovo codice privacy, la scadenza 
		del 31 dicembre 2004, imposta dal Garante, costituisce in realtà un 
		anticipo, rispetto alla data che si sarebbe potuta ipotizzare, dalla 
		lettura della norma (31 marzo 2005). Il Garante ritiene infatti che non 
		sussistano margini per sostenere che, nel caso in esame, il DPSS possa 
		essere redatto per la prima volta solo nel 2005 
		 
		§ la stessa 
		regola vale per i soggetti che, disponendo di strumenti elettronici 
		tecnicamente inadeguati, redigono entro il 31 dicembre 2004 un documento 
		avente data certa, per differire al 
		31 marzo 2005 il 
		termine ultimo entro cui adottare le nuove misure minime di sicurezza. 
		Se trattano dati sensibili o giudiziari con l’utilizzo di elaboratori,
		tali soggetti devono comunque 
		rispettare il termine del 31 dicembre per redigere per 
		la prima volta, o aggiornare, il DPSS, in quanto il Garante ha affermato 
		che si tratta di una misura da adottare con un documento, non di un 
		accorgimento da applicare direttamente a strumenti elettronici, per cui 
		non è possibile invocare un differimento al 2005, neppure in 
		applicazione dello speciale meccanismo a proposito delle obiettive 
		ragioni tecniche relative a strumenti elettronici. 
		  
		* 
		(termini modificati dal
		decreto legge del 22 giugno 2004) 
		   |